I Decreti attuativi del Jobs Act

Approvati, in via definitiva, i decreti relativi al contratto a tutele crescenti e agli ammortizzatori sociali.

Il Consiglio dei Ministri ha altresì approvato in via preliminare lo schema del decreto delegato che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni nonché lo schema del decreto attinente a misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

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CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: VERSIONE DEFINITIVA

Il nuovo contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, dopo l’entrata in vigore del decreto, il quale stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.

Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI: VERSIONE DEFINITIVA

Il decreto introduce tre nuovi istituti:

  • NASpI: nuova assicurazione sociale per l’impiego a decorrere dal 1° maggio 2015 per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che abbiano cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni;
  • Asdi: assegno di disoccupazione, in via sperimentale per l’anno 2015, per i lavoratori che abbiano terminato di fruire la NASpI, non abbiano ancora un impiego e si trovino in condizioni di particolare necessità;
  • Dis-Col: disoccupazione per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata Inps che perdono il lavoro.

L’erogazione di tali indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI: SCHEMA DI DECRETO

Con riferimento al riordino delle tipologie contrattuali e alla revisione della disciplina delle mansioni, vengono confermate le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto a tempo determinato;
  • contratti di somministrazione;
  • contratto intermittente o a chiamata;
  • lavoro accessorio (voucher);
  • apprendistato;
  • part time.

Vengono superati:

  • i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
  • il job sharing (lavoro ripartito).

A partire dall'entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati i contratti di collaborazione a progetto mentre quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro naturale scadenza.

In ogni caso, dal 1° gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Per quanto attiene alla disciplina delle mansioni, in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).

Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

Lo  schema di decreto dovrà essere sottoposto all'esame delle competenti Commissioni di Camera e Senato,  prima dell’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri.

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MISURE PER TUTELARE LA MATERNITA' E FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO: SCHEMA DI DECRETO

Lo schema del decreto reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare la maternità delle lavoratrici recependo anche orientamenti dettati dalla Corte Costituzionale. Tra le principali novità segnaliamo la possibilità di fruire del congedo parentale fino ai dodici anni di età del bambino e la non computabilità ai fini di legge e contrattuali dei lavoratori ammessi al telelavoro per motivi legati ad esigenze di cure parentali.

Lo schema di decreto dovrà essere sottoposto all’esame delle competenti Commissioni di Camera e Senato,  prima dell’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri.

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