Antiriciclaggio

A fronte di taluni approfondimenti richiesti, in particolare in tema di operazioni bancarie con banconote di grosso taglio (Euro 200,00 e 500,00), si reputa opportuno segnalare, sinteticamente, il provvedimento di natura bancaria-finanziaria emanato da Banca d’Italia in data 3 aprile 2013.

Siffatto Provvedimento è in vigore dal 1° gennaio 2014 e contiene disposizioni attuative in tema di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. decreto antiricilaggio).

Le istruzioni impartite dalla Banca d’Italia,  sono rivolte, nello specifico, a:  banche, Poste italiane S.p.A, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), agenti di cambio, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, società fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, del TUF, succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero, Cassa depositi e prestiti S.p.A., società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (ad eccezione di quelle di cui all’art. 199, comma 2, del TUF), soggetti disciplinati dagli articoli 111 (enti di microcredito) e 112 (confidi) del TUB, mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB, agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo testo unico.

Per quanto concerne, poi, la nozione di fattori da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 231/2007, i soggetti interessati dal Provvedimento dovranno fare riferimento “al cliente, al rapporto e all’operazione”.

L’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, da parte degli Operatori sopra menzionati, andranno modulati – sulla base al principio dell’approccio fondato sul rischio – secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I destinatari del Provvedimento saranno, altresì, tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative, oppure dall’autonoma valutazione del destinatario.

L’adeguata verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza “d’indagine” da parte degli Istituti di credito.

A titolo esemplificativo, possono essere acquisite informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti (ad esempio, quelli relativi a familiari, conviventi, società, soggetti in affari con il cliente); possono essere acquisite ulteriori informazioni sull’esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse; inoltre, possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e/o scopo del rapporto; infine, possono essere aumentate l’intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.

I casi di misure rafforzate sono i seguenti:

a) operatività a distanza;

b) persone politicamente esposte;

c) conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari ;

d) operazioni di versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati;

e) qualora sia inviata alla Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) la segnalazione di operazione sospetta: in tal caso, il destinatario applica misure rafforzate fino a quando ritenga di poter escludere l'esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio;

f) prodotti, operazioni, tecnologie che possano aumentare il rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo (ad esempio, favorendo l'anonimato).

Venendo, poi, all’importante tematica dell’operatività con banconote di grosso taglio, il Provvedimento di Banca d'Itala (Parte IV, Sezione V) evidenzia che l’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) presenta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, in quanto – sostiene Banca d’Italia – è idoneo ad agevolare il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.

In presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote da Euro 500 e da Euro 200, per importi unitari superiori a 2.500 Euro - indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale importo, l’utilizzo di altri tagli - i destinatari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate, consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio. In mancanza di ragionevoli motivazioni, gli operatori finanziari destinatari del Provvedimento di Banca d’Italia devono astenersi dall’effettuazione dell’operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere, dovendo, altresì, valutare se inviare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF (Unità di informazione finanziaria).

Il quadro riassuntivo sopra esposto sarà, pertanto, da tenere in considerazione qualora gli Operatori finanziari di proprio riferimento dovessero porre in essere le sopra descritte verifiche aventi carattere, come visto,  maggiormente approfondito, esteso e frequente.