Il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea

Il nuovo Codice sarà in vigore dal 1° maggio 2016.

Sono state rese pubbliche le note e le circolari esplicative sulle novità che entreranno in vigore con il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea.
Di seguito i link:

Circolare novità introdotte
Il nuovo codice doganale
Quadro normativo

Ecco le maggiori novità:

La garanzia per l’obbligazione doganale
Sono istituite le obbligazioni doganali potenziali, per le quali l’operatore economico può essere autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto ovvero a beneficiare di un esonero totale dalla stessa.
Gli operatori economici autorizzati (AEO) potranno beneficiare di una riduzione della garanzia globale commisurata al trenta per cento della parte dell’importo di riferimento.

Origine
La dichiarazione per l’origine preferenziale delle merci ha una validità di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio

Le informazioni vincolanti nel nuovo codice dell’Unione
Le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e informazioni vincolanti per l’origine (IVO) rilasciate dopo il 1° maggio 2016 saranno efficaci, salvo revoca, per un periodo di tre anni dalla data di notifica.

Le regole sul valore
I corrispettivi e i diritti di licenza debbano essere inclusi nel valore doganale della merce, se il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagarli come condizione per la vendita delle merci. Ciò, in particolare, si verifica se a) il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore; c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante (art. 136, Reg. di attuazione del cdu). Tali condizioni, a differenza di quelle previste dal vecchio codice, sono alternative.

Un’altra rilevante novità è rappresentata dall’abrogazione della first sale rule, che consentiva di indicare, ai fini del calcolo dei dazi, il prezzo di una vendita anteriore a quella sulla cui base le merci sono state introdotte nell’Unione.