ࡱ> SURYBbjbjWW+d==v7M]888 B NNNbbbb8$4b7"000000QSSSkR$ -N00000 NN000`N0N0QbbNNNN0Qz r TNNQ0rRbb0C Circolare n. 35 AP/cc 7 aprile 2010 REVISIONE LEGALE DEI CONTI - D.LGS. N.39 DEL 27 GENNAIO 2010 - APPROFONDIMENTI Nel far seguito alla nostra circolare n. 34 del 6 aprile 2010, si inviano alcune considerazioni e approfondimenti sullargomento svolti dalla Confcommercio, anche in risposta a specifici quesiti alla medesima pervenuti. 1. Premessa 1.1. Il D.lgs. n.39 del 27 gennaio 2010 intervenuto in materia di revisione legale dei conti apportando delle modifiche sostanziali. Non solo sono state raccolte in un unico testo tutte le disposizioni in materia, ma la stessa figura del revisore contabile ha assunto connotazioni del tutto nuove. Alcune delle novit introdotte potrebbero interessare anche gli enti che compongono il Sistema Confederale i quali, a seconda della forma giuridica assunta, dovranno verificare le eventuali modifiche statutarie necessarie. 2. Enti tenuti al controllo contabile ed enti esonerati 2.1. Innanzitutto, il provvedimento ha ampliato il novero dei Enti tenuti al controllo contabile. Finora il controllo contabile era obbligatorio per le seguenti societ: - societ quotate in borsa; - societ che redigono un bilancio consolidato; - societ per azioni (SPA) e societ in accomandita per azioni; - societ cooperative; - societ operanti in particolari settori (assicuratrici, bancarie, SIM, SICAV, di gestione di fondi comuni di investimento); - societ a responsabilit limitata (SRL) con capitale sociale non inferiore a EUR 120.000,00; - SRL che superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: totale dellattivo dello stato patrimoniale: EUR 4.400.000,00; totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del conto economico: EUR 8.800.000,00; dipendenti occupati in media durante lesercizio: 50. 2.2. Con il provvedimento in esame stata introdotta la definizione di Enti di interesse pubblico, in cui sono confluiti alcuni dei soggetti sopra menzionati: le societ italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; le banche; le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private; le societ emittenti strumenti finanziari, che, ancorch non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; le societ di gestione dei mercati regolamentati; le societ che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; le societ di gestione accentrata di strumenti finanziari; le societ di intermediazione mobiliare; le societ di gestione del risparmio; le societ di investimento a capitale variabile; gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; gli istituti di moneta elettronica; gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB. Negli enti di interesse pubblico, nonch nelle societ da essi controllate, nelle societ che controllano enti di interesse pubblico e nelle societ sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non pu essere esercitata dal collegio sindacale; di conseguenza, occorre nominare un revisore o una societ di revisione esterna. Lo stesso per le societ tenute a redigere il bilancio consolidato (c.d. holding). 2.3. Le societ non quotante e non tenute al bilancio consolidato, e che non rientrano tra gli enti di interesse pubblico, possono invece scegliere di attribuire il controllo legale dei conti ad un revisore esterno o al collegio sindacale interno allazienda. In tal caso il collegio sindacale deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. 2.4. Inoltre, per quanto riguarda le Societ a responsabilit limitata, il provvedimento - nel modificare lart. 2477 del codice civile - ha previsto due ulteriori casi in cui obbligatoria la nomina del collegio sindacale e il controllo legale dei conti: quindi, non solo quando il capitale minimo pari a quello di una S.p.a. o quando siano stati superati per due esercizi consecutivi i limiti per la redazione del bilancio abbreviato, ma anche quando la SRL tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nonch quando controlla una societ obbligata alla revisione legale. In questi casi, il controllo legale dei conti pu essere attribuito al collegio sindacale interno allazienda oppure ad un revisore dei conti esterno. Qualora il controllo dei conti venga affidato ad un soggetto esterno, il collegio sindacale rimane titolare soltanto del c.d. controllo amministrativo. I requisiti dei membri del collegio nelle SRL seguono la medesima normativa delle SPA: di conseguenza, in caso di solo controllo amministrativo, occorre che un membro effettivo ed uno supplente siano revisori legali iscritti al registro, mentre, in caso di competenza del collegio anche sulla revisione legale dei conti tutti i sindaci devono essere revisori. E invece obbligatoria la nomina di un revisore esterno anche per le SRL, qualora abbiano emesso obbligazioni negoziate in mercati regolamentati, in quanto qualificate dal decreto in parola - come enti di interesse pubblico. 2.5. Per quanto riguarda le Societ che non sono obbligate ad avere un controllo contabile (societ di persone che non siano holding, SRL che non presentano i requisiti di cui al menzionato art. 2477 c.c., ecc.) lo Statuto pu comunque affidare il controllo legale dei conti ad un revisore esterno, ad una societ di revisione esterna o al collegio sindacale, a scelta; in assenza, la responsabilit per la corretta stesura dei conti annuali ricade interamente sullamministratore unico o sul consiglio di amministrazione. 2.6. Nel caso delle societ cooperative, in base all'art. 2519 del codice civile, per quanto non espressamente stabilito dal Titolo VI del codice civile trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme delle S.p.A. o, in presenza di previsione statutaria e delle condizioni necessarie, quelle delle S.r.l. Ne consegue che nelle cooperative che seguono le disposizioni delle S.r.l., quando obbligatoria la nomina del collegio sindacale (art. 2477 c.c.), tale organo anche responsabile del controllo contabile, a meno che lo statuto non affidi questa funzione a un revisore individuale o ad una societ di revisione. Nelle cooperative che seguono le disposizioni delle S.r.l., ma non obbligatoria la nomina del collegio sindacale, non neppure obbligatoria la nomina di un soggetto incaricato del controllo contabile. Invece, nelle cooperative che seguono le disposizioni delle S.p.A. occorre nominare l'organo responsabile del controllo contabile anche quando, ai sensi dellart. 2543 c.c., per la cooperativa non obbligatoria la nomina del collegio sindacale. 2.7. Per quanto attiene agli Enti non commerciali, non esiste una disposizione specifica che prevede lobbligo di dotarsi di un apposito organo di controllo come accade invece per le societ di capitali, fatta eccezione per alcuni casi specifici come: le Fondazioni bancarie, le Fondazioni liriche e le Onlus che conseguono, per due anni consecutivi, proventi superiori a 1.032.913,80 euro (queste ultime hanno lobbligo di cui allart. 25 comma 5 del Decreto Legislativo 460/97, di allegare al bilancio una relazione di controllo sottoscritta da uno o pi revisori contabili). Occorre tuttavia rilevare che il Consiglio di Stato, con riferimento agli enti non profit dotati di personalit giuridica, stato sempre costante nel ritenere obbligatorio, ai fini del riconoscimento giuridico, la previsione nellambito dello Statuto di un organo di controllo, di solito denominato Collegio dei revisori. Esclusi i suddetti casi, negli Enti non commerciali lorgano di controllo dunque un organo facoltativo e spetta pertanto allo statuto individuarne modalit di nomina, composizione, requisiti, durata e funzioni. Lautonomia statutaria, in base ai principi codicistici, non dovrebbe incontrare limiti particolari e lapplicazione delle disposizioni stabilite per le societ dovrebbe avvenire solo in quanto richiamate o per quanto non disposto dallo statuto per analogia. Daltra parte, gli stessi artt. 13 e ss. del D.lgs. 39/2010, nel disciplinare lo svolgimento della revisione legale, fanno riferimento solo alle Societ. In ogni caso, il suddetto organo di controllo rappresenta, in particolare per strutture di medie o grandi dimensioni, un elemento indispensabile di garanzia ai fini gestionali dellente nonch nei confronti di terzi. A tale organo pu essere attribuito, oltre al classico controllo contabile, anche il controllo sullamministrazione che generalmente nelle societ di capitali spetta al collegio sindacale - ovvero il compito di vigilare sullosservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulladeguatezza dellassetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato. Lo statuto pu comunque disporre anche diversamente, affidando i due controlli a due organi diversi. Negli enti in parola i revisori possono essere scelti tra persone allinterno o al di fuori dellente, in accordo alle norme statutarie. Fatta eccezione per i casi in cui il controllo contabile obbligatorio anche per gli enti non profit (es. ONLUS i cui proventi superino per due anni consecutivi l importo di 1.032.913,80), i revisori finora potevano essere scelti anche tra i non iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Tuttavia, alla luce della nuova normativa ci potrebbe non essere pi possibile: l art. 2 comma 1 del D.lgs. 39/2009 infatti prevede che l'esercizio della revisione legale e' riservato ai soggetti iscritti nel Registro. La revisione contabile non quindi considerata pi una funzione quale era definita dal DPR 99/1998, ma unattivit riservata ai soggetti iscritti nellapposito Registro. Di conseguenza, lesercizio di tale attivit in assenza dei requisiti previsti dalla legge potrebbe essere considerato quale esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). I revisori nella loro attivit seguiranno, per quanto possibile, le procedure di controllo valide per le societ di capitali, tenendo conto della particolare natura di questi enti. A riguardo, va ricordato che non esistono principi contabili specifici per gli enti non commerciali ma soltanto delle indicazioni per la corretta contabilizzazione di alcune poste di bilancio, come quelle forniti dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti o dai principi contabili stranieri specifici per gli enti non profit (in particolare, i documenti FASB n. 116 e 117). 3. Conferimento incarichi, durata, dimissioni. 3.1. Il provvedimento introduce modifiche anche con riferimento al conferimento degli incarichi, alla loro durata, alle dimissioni. Ci richieder una modifica degli Statuti societari vigenti, in modo da adeguarli alla nuova disciplina. Tuttavia alcune di queste norme pongono problemi interpretativi, soprattutto con riferimento alla loro immediata efficacia. Infatti, le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 7 aprile 2010, ma per la piena applicabilit di alcune di esse occorrer attendere lemanazione dei regolamenti attuativi. 3.2. In base allart.13 del decreto, il conferimento degli incarichi ai revisori spetta all'assemblea dei soci su proposta motivata dellorgano di controllo. Per organo di controllo si intende il collegio sindacale o similare (Consiglio di sorveglianza, Comitato per il controllo sulla gestione). Laddove non obbligatoria la nomina di revisori esterni (es. Spa non quotate e non tenute al bilancio consolidato, Srl, ecc.) il collegio sindacale pu svolgere, come gi evidenziato, anche la funzione di revisore dei conti. Da notare che, in base alla disciplina in parola, in questi casi il collegio sindacale si troverebbe a proporre se stesso. Secondo gli indirizzi finora emersi gli incarichi di revisione gi conferiti, negli esercizi in corso, non potranno che proseguire fino alla scadenza del mandato. Mentre, le societ che stanno procedendo al rinnovo dellincarico ai revisori dovrebbero rivedere le procedure di nomina dei revisori. 3.3 Le dimissioni, in base alle norme precedenti, erano possibili solo per i componenti del collegio sindacale, mentre lincarico di revisore poteva essere revocato solo per giusta causa. Ora il decreto ha introdotto anche per i revisori la possibilit di dimettersi, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalit che saranno definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In caso di dimissioni o di risoluzione consensuale dellincarico, la societ sottoposta a revisione legale deve tempestivamente conferire un nuovo incarico. Le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto. Tuttavia, si sostiene che la norma sia per il momento in attesa del regolamento attuativo - inapplicabile. 3.4 Gli incarichi hanno la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Nel caso di enti di interesse pubblico l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le societ di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non pu essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. Secondo gli indirizzi finora emersi, per gli enti qualificati dalla nuova disciplina enti di interesse pubblico, la durata dellincarico dovrebbe decorrere dal 2010, in quanto eventuali incarichi precedenti non dovrebbero rilevare.   2477. Collegio sindacale e revisione legale dei conti. Latto costitutivo pu prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale obbligatoria se il capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le societ per azioni. La nomina del collegio sindacale altres obbligatoria se la societ: a) tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una societ obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dellarticolo 2435-bis. Lobbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societ per azioni; se latto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti esercitata dal collegio sindacale. Lassemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se lassemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. 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