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Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Il 2 luglio si è conclusa la fase negoziale per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2002. Il nuovo CCNL ha validità fino al 31 dicembre 2006.

La trattativa, che è durata ben diciotto mesi, ha interessato sia la parte economica e normativa del contratto che i temi dei diritti sindacali e del mercato del lavoro.

Il nuovo contratto riconosce la flessibilità dei rapporti di lavoro come dato strutturale irrinunciabile per la competitività del sistema-paese, recependo in tal senso le indicazioni sottese alla Riforma Biagi.


PARTE ECONOMICA

Aumenti retributivi mensili
La soluzione individuata per la chiusura del negoziato è stata quella di prevedere effetti economici protratti per un quadriennio, di cui i seguenti aumenti salariali accompagnati da un'una tantum:

  Biennio 2003/2004 Biennio 2005/2006
Livelli Dal 01/07/04 Dal 01/12/04 Dal 01/07/05

Dal 01/09/06

Quadri 60,76 64,24 39,93 52,08
I 54,74 57,86 35,97 46,92
II 47,35 50,05 31,11 40,58
III 40,47 42,78 26,59 34,69
IV 35,00 37,00 23,00 30,00
V 31,62 33,43 20,78 27,10
VI 28,39 30,01 18,66 24,33
VII 24,31 25,69 15,97 20,83
 
Operatori di vendita  
I categoria 33,04 34,93 21,71 28,32
II categoria 25,46 26,91 16,73 21,82



Una Tantum

A tutto il personale in forza alla data di stipula dell'accordo, compresi i giovani assunti con CFL o con contratto di inserimento e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo "una tantum".
Esso copre il periodo 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 e sarà corrisposto in due tranche, la prima in coincidenza con il mese di luglio 2004, la seconda con il mese di gennaio 2005.

Entrambi gli importi, avendo natura di arretrati, in base alla normativa vigente, sono soggetti a tassazione separata.

Segue tabella con entità degli importi parametrati al livello contrattuale:

  UNA TANTUM
Livelli Luglio 2004 Gennaio 2005 Totale
Quadri 434,03 260,42 694,45
I 390,97 234,58 625,56
II 338,19 202,92 541,11
III 289,06 173,44 462,50
IV 250,00 150,00 400,00
V 225,87 135,52 361,38
VI 202,78 121,67 324,45
VII 173,61 104,17 277,78



ISTITUTI CONTRATTUALI DI CATEGORIA

Sono state modificate le quote di contribuzione secondo le misure e cadenze di seguito specificate:

FONTE: dal 1°/01/05 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;
dal 1°/01/06 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.

Assistenza Sanitaria: viene istituita a livello nazionale una copertura sanitaria integrativa per tutto il personale dipendente ad eccezione dei Quadri con contribuzione pari a:
- 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005 per il personale assunto a tempo pieno;
- 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005. per il personale assunto a tempo parziale.

Quota d'iscrizione una tantum: 15 euro per iscritto da versare a ottobre 2004;
15 euro per iscritto da versare a luglio 2005.
Nella fase di avvio del Fondo, la contribuzione è stata prevista a solo carico dell'azienda.


QUAS: dal 1°/01/05 incremento del contributo di 54,00 euro a carico azienda
dal 1°/01/05 incremento del contributo di 6,00 euro a carico Quadro

QUADRIFOR: dal 1°/01/04 il contributo annuo è pari a 45,00 euro a carico azienda
dal 1°/01/04 il contributo annuo è pari a 20,00 euro a carico Quadro
dal 1°/01/05 il contributo annuo è pari a 50,00 euro a carico azienda
dal 1°/01/05 il contributo annuo è pari a 25,00 euro a carico Quadro


DIRITTI SINDACALI

Sono stati chiariti alcuni aspetti relativi all'accordo interconfederale 27 luglio 1994 RSA/RSU.


MERCATO DEL LAVORO

Contratto di inserimento
È stato sostanzialmente recepito l'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004 con alcuni chiarimenti applicativi che favoriranno il passaggio dai vecchi contratti di formazione e lavoro al nuovo istituto.

Contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato
In materia di contratti a termine e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, forma che sostituisce il vecchio lavoro interinale, è stata attuata, in conformità al dlgs. n.368/01, la completa liberalizzazione della possibilità di ricorrere a questi strumenti, nell'ambito di un'aliquota complessiva del 28% del personale. In aggiunta a questa aliquota, non c'è nessun limite numerico quando queste forme di rapporto di lavoro vengano attivate o per start-up aziendali o per sostituzione di lavoratori assenti.

Apprendistato
La scelta fatta in materia di apprendistato - rapporto ora attivabile per una durata fino a 48 mesi rispetto ai 24 mesi disciplinati dal vecchio contratto - fissa il punto di equilibrio tra i tempi necessari al processo di formazione e le qualifiche chiave per i profili degli addetti, ai diversi livelli di inquadramento contrattuale, compresi quelli medio-alti.

Part Time
E' stato riconosciuto il rilievo di questa forma di rapporto di lavoro per le imprese del terziario e, più in generale, il suo ruolo positivo rispetto all'obiettivo dell'incremento del tasso di occupazione per la sua capacità di contemperarsi con vari percorsi di vita, in particolare donne lavoratrici e studenti lavoratori.
Il rilievo del part-time nelle imprese del terziario è stato dunque governato riconoscendo ai lavoratori alcune tutele di base senza penalizzare le aziende in materia di lavoro supplementare, ammesso senza limiti quantitativi, e a favore di una diversa articolazione dell'orario attraverso le cosiddette clausole flessibili ed elastiche.


DIRITTI E TUTELE

Sono stati disciplinate le materie delle molestie sessuali e del mobbing nonché i congedi previsti dalla legge n.53 del 2000 per gravi impedimenti, decessi e gravi infermità e per la formazione individuale.

Maternità e paternità
La disciplina contrattuale è stata adeguata al decreto legislativo 151/2001 che ha riordinato tutta la materia.

Download del Testo Integrale >>

 

 

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