Statuto

TESTO STATUTO

Art. 1 – Denominazione ed Identità

1. Assintel – Associazione Nazionale delle Imprese ICT, di seguito denominata per brevità Assintel, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. Assintel aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

3. Assintel si impegna altresì ad accettare:

- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;

- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

- il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

4. Assintel:

a) è associazione di diritto privato dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità con le disposizioni dello statuto confederale;

b) può organizzarsi diversamente delegando ad altra associazione riconosciuta dal sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia la gestione economica, finanziaria e patrimoniale;

c) si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

5. Assintel prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

6. Assintel si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, dell’uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

Art. 2 - Ambiti di Rappresentanza

1. Assintel è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

Assintel costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese operanti nel mercato delle tecnologie dell’informazione, delle telecomunicazioni, dell’informatica, di internet, della sicurezza elettronica, della domotica, dell’automazione di edifici, della robotica, dell’intrattenimento audiovisivo e multimediale, delle imprese esercenti attività di produzione/importazione di prodotti hardware e software, acquisizione ed elaborazione dati, progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi, consulenza e formazione, delle imprese esercenti attività di installazione e manutenzione di sistemi, apparati, componenti e accessori per le attività sopra elencate, nonché delle imprese di servizi agli utenti forniti per mezzo dei sistemi di comunicazione elettronica su qualsivoglia mezzo trasmissivo. Tali imprese devono essere in possesso del­le risorse tecnico p­roduttive necessarie per lo svolgimento dell’attività, dei requisiti di legge e di settore, e devono riconoscersi nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale.

2. Assintel è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3 - Sede e durata

Assintel ha sede in Milano ed ha durata illimitata. Su proposta del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo possono anche essere istituite, altrove in Italia o all'estero, sedi secondarie.

Art. 4 - Principi e Valori Ispiratori

Assintel uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;

c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;

e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio-Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l’eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;

j) l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5 - Scopi e Funzioni

Gli scopi associativi di Assintel si sviluppano tramite le seguenti funzioni:

a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l’azione;

b) tutela e rappresenta a livello nazionale, regionale, metropolitano e comunale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, di cui all’art. 2, comma 1, del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, rappresentando la Confederazione per quanto di propria competenza. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, Assintel è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo, manlevandosi dal comportamento delle singole Aziende Associate;

c) valorizza gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;

d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto. Allo scopo si demanda al Consiglio Direttivo l’individuazione di specifiche necessità per gruppi di associati che possono, eventualmente, essere organizzati in dipartimenti/sezioni dedicati, e delocalizzati, con proprio Regolamento Gestionale la cui redazione è di competenza del Consiglio Direttivo stesso;

e) formula regole di comportamento conformi a correttezza e lealtà concorrenziale che improntino i rapporti tra Imprese Associate nella loro attività;

f) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;

h) partecipa alla contrattazione collettiva categoriale, negoziata e firmata congiuntamente a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e stipula contratti ed accordi sindacali nazionali integrativi, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con la Confederazione;

i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

j) persegue iniziative che si propongano finalità coerenti con quelle associative, partecipandovi anche in collaborazione con altre associazioni, enti o organizzazioni, designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nonché presso enti, organi e commissioni locali (comuni, città metropolitane, regioni)nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;

k) favorisce, d’intesa con gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative e operative;

l) può organizzarsi in maniera decentrata sul territorio, costituendo aggregazioni di Imprese Associate sotto forma di Comitati di Rappresentanza a livello interprovinciale, regionale, interregionale o associazione provinciale, in accordo con “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e con i diversi livelli regionali e provinciali del sistema confederale eventualmente interessati;

m) promuove la creazione di consorzi e di associazioni temporanee di impresa e di scopo tra gli Associati;

n) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 6 – Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Sono Soci Effettivi di Assintel, Fondatori ed Ordinari, le Aziende che hanno dato la loro adesione all'Associazione e dalla stessa sono state ammesse. Le modalità per l’ammissione sono determinate dal Consiglio Diretti­vo che può definire, su proposta del Presidente, uno “specifico Regolamento”. Gli Associati possono essere raggruppati in dipartimenti / sezioni / business unit, la gestione di uno o più dipartimenti / sezioni / business unit è affidata ad un Vice Presidente.

2. Sono Soci Aderenti di Assintel le Organizzazioni, Enti ed Istituzioni che, non avendo titolo per essere Socio Effettivo e prefiggendosi fini similari e comunque in armonia con quelli di Assintel, concordino con il Presidente una “Convenzione di aggregazione” da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda. Al Socio Aderente è precluso il diritto di voto attivo e passivo ed ai rappresentanti dei Soci Aderenti è preclusa l’assunzione di cariche negli organi di rappresentanza dell’associazione. I Soci Aderenti hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di servizio previste dalla relativa “Convenzione di aggregazione”.

3. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione ad Assintel o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Assintel, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

4. I Soci Effettivi che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Assintel, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

5. Ciascun Associato è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

6. Come per gli altri livelli del sistema confederale, Assintel si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.

7. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l’adesione ad Assintel o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta l’inquadramento dell’associato al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei Soci di Assintel costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

8. Assintel su proposta del Presidente e previa approvazione del Consiglio Direttivo, al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori rappresentati, si impegna ad esternare la propria rappresentanza sul territorio sia attraverso la stipula di apposite convenzioni di accordo di completo inquadramento degli Associati con le componenti associative territoriali, sia promuovendo protocolli d’intesa tra Assintel e gli altri livelli del Sistema confederale interessati. 

Art. 7 - Adesione: modalità e condizioni

1. Per acquisire la qualifica di Socio Effettivo gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Legale Rappresentate. Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dalla ricezione della domanda stessa.

2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

3. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

4. L’adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l’anno in corso e il successivo.

5. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal Socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni entro il 30 di settembre.

6. I Soci sono tenuti a corrispondere ad Assintel i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di Assintel e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi competenti.

7. La posizione di Associato ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile salva diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

8. Il Presidente di Assintel, sentito il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.

Art. 8 - Decadenza e recesso

1. La qualità di Socio di Assintel si perde:

a) per lo scioglimento di Assintel;

b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui all’articolo 7, comma 5;

c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di Assintel o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l’onorabilità degli Organi associativi di Assintel, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l’attività di Assintel con l’intento più o meno palese di denigrare l’organizzazione stessa;

d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;

f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.

Nei casi sub c), d), ed e) di cui sopra delibera il Consiglio Direttivo.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d), ed e) è comunicata per iscritto al Socio.

3. L’Impresa Associata può ricorrere, per iscritto, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, al Collegio dei Probiviri che deciderà nel merito dopo aver informato il Consiglio Direttivo.

4. La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

5. Le Imprese Associate che siano state escluse o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, restano obbligate a pagare tutte le quote associative in sospeso o comunque arretrate, incluso il contributo relativo all’anno in cui viene comunicata l’esclusione o la cessazione dalla posizione di Impresa Associata. Eventuali delegati delle suddette Imprese Associate decadono, contestualmente, anche da ogni eventuale incarico sociale.

Art. 9 – Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di Assintel e dalla Confederazione, sono:

a) la deplorazione scritta;

b) la sospensione;

c) la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 comporta l’automatica sospensione dell’esercizio dei diritti sociali. 

Art. 10 – Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Assintel sono operatori che fanno parte del sistema associativo di Assintel, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Assintel. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Assintel comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di Assintel è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di Assintel sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 11 – Incompatibilità

1. Presso Assintel la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, metropolitanoe con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, esclusivamente per la carica di membro di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.

3. L’incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Segretario Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Assintel. L’eventuale deroga di cui al superiore comma 2 si applica pertanto esclusivamente nei confronti di coloro che già ricoprono cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, previsti dal presente Statuto.

4. L’accettazione della candidatura o, comunque, l’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Assintel.

Art. 12 – Durata

1. Presso Assintel tutte le cariche elettive hanno la durata di treanni.

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per il rimborso delle spese, attribuisce eventuali gettoni presenza e/o emolumenti per le deleghe.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore ai tre/quarti del mandato stesso.  

Art. 13 - Rieleggibilità del Presidente

Presso Assintel il Presidente può essere rieletto massimo due volte consecutivamente.

Art. 14 - Organi

1. Gli Organi di Assintel sono:

- l’Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- la Giunta;

- i Comitati di Rappresentanza;

- il Collegio dei Sindaci;

- il Collegio dei Probiviri.

2. Qualora un Consigliere dia luogo a tre assenze consecutive dalle sedute di Consiglio, e ritenute ingiustificate dal Consiglio, viene dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del Presidente dell’Associazione ratificato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Assemblea: composizione

1. L’Assemblea di Assintel è composta dalla totalità dei Soci Effettivi. I Soci Aderenti possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto attivo e passivo.

2. Ogni Socio Effettivo ha diritto ad un voto.

3. Per la determinazione dei Soci con diritto di voto farà fede la documentazione idonea a certificare l’avvenuto versamento della quota associativa al momento della convocazione dell’Assemblea, salvo quanto diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni Socio Effettivo può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato Effettivo o da persona all’uopo nominata. Ogni Associato, o suo rappresentante, non può avere più di tre deleghe.

Art. 16 - Assemblea: competenze

1. L’Assemblea di Assintel è ordinaria o straordinaria.

2. L’Assemblea in seduta ordinaria:

a) stabilisce le direttive di massima dell’attività sociale;

b) delibera l’approvazione – entro il 30 giugno di ogni anno, del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” -  accompagnato dalla relazione del Collegio dei Sindaci – e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario Generale attestante la conformità del bilancio consuntivo alle scritture contabili; approva entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – con la dichiarazione sottoscritta dal Segretario Generale attestante l’attendibilità del bilancio preventivo nonché, nel caso di approvazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi, con la certificazione di detto bilancio rilasciata da un soggetto terzo, iscritto nel Registro dei revisori legali, che sia in posizione di terzietà.

c) elegge, a scrutinio segreto:

- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo, nella composizione e con le modalità previste all’art. 18;

- il Collegio dei Sindaci;

- il Collegio dei Probiviri;

d) delibera su proposta del Consiglio Direttivo il cambiamento del regime amministrativo di cui all’art. 1 comma 4;

e) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

3. L’Assemblea in seduta straordinaria:

a) delibera sulle modifiche statutarie;

b) delibera sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ai sensi dell’articolo 17, comma 9;

c) delibera sullo scioglimento di Assintel, ai sensi dell’art. 17, comma 10 del presente Statuto compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;

d) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Art. 17 – Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L’Assemblea ordinaria di Assintel deve essere convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale precedente.

2. In ogni altro caso l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un terzo dei Soci presentando un ordine del giorno.

Nei casi in cui l’Assemblea sia convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, il Presidente, o chi ne fa le veci, deve provvedere all’invio dell’avviso di convocazione non oltre i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta di convocazione e l’Assemblea deve tenersi entro i trenta giorni successivi all’invio dell’avviso di convocazione.

3. L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata a mezzo di lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo a comprovare il ricevimento, spedita a tutti i Soci almeno 15 giorni prima della giornata fissata per l’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Sindaci.

4. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della prima e della seconda convocazione, che può essere tenuta anche un’ora dopo la prima, nonché copia del bilancio, dei documenti annessi e di ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, o quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi possono essere consultati.

5. L’Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci presenti personalmente o per delega. In seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell’Associazione. Le delibere sono validamente prese, per l’Assemblea ordinaria con l’approvazione della maggioranza dei votanti, mentre per l’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo per lo scioglimento dell’Associazione. In caso di parità nelle votazioni la proposta si intende respinta. Per le modifiche di statuto è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei Soci e l’approvazione da parte dei 2/3 dei votanti; in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto e il voto favorevole a maggioranza semplice.

6. Per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo il Socio può esprimere un numero di voti preferenziali non superiore al numero di Consiglieri previsto, scegliendoli tra i Soci Effettivi che si sono candidati a ricoprire la carica. Alle elezioni del Consiglio Direttivo si procede con votazione segreta. In caso di parità di voto si procede per ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione ad Assintel.

7. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da un Vice Presidente o, in assenza pure di quest’ultimo, da persona nominata dall’Assemblea tra i Soci presenti. Il Presidente di Assintel ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario.

8. Per ogni altra votazione si segue il metodo stabilito dal Presidente, salvo che un decimo dei Soci presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l’Assemblea delibererà in merito.

9. Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

10. Per lo scioglimento di Assintel è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno 3/4 dei Soci, personalmente presenti o per delega, ed il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

11. Un numero non inferiore ad un terzo dei componenti dell’Assemblea può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Sindaci la convocazione dell’Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell’Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 18 - Consiglio Direttivo: composizione

1. Il Consiglio Direttivo di Assintel è composto:

- dal Presidente, che lo presiede;

- da 24 membri eletti dall’Assemblea. In caso di decadenza di un componente il Consiglio provvederà alla cooptazione;

- dai Delegati ai Comitati di Rappresentanza.

2. Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi l’opportunità, procede alla cooptazione di altri Consiglieri, nel numero massimo di cinque, da scegliere tra i Soci di notoria competenza sul piano sindacale, organizzativo, tecnico e professionale.

3. Qualora venga a mancare un numero di componenti non superiore a un terzo degli eletti dall’Assemblea, i Consiglieri rimasti in carica procedono all’integrazione del Consiglio per cooptazione; in caso che venga a mancare oltre un terzo dei componenti, i Consiglieri rimasti in carica convocano entro novanta giorni l’Assemblea per procedere all’integrazione del Consiglio per elezione.

4. Qualora un Consigliere dia luogo a tre assenze consecutive dalle sedute di Consiglio, e ritenute ingiustificate dal Consiglio, viene dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del Presidente dell’Associazione ratificato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Consiglio Direttivo: competenze

1. Il Consiglio Direttivo determina le direttive dell’azione di Assintel, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo, inoltre:

a) determina le linee d’azione di Assintel e ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) su proposta del Presidente, elegge: tra i propri componenti, da due a sei Vice Presidenti; tra i quali il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente con delega all’Amministrazione;

c) su proposta del Presidente, con votazione palese nomina e revoca il Segretario Generale e ne stabilisce gli emolumenti;

d) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea, salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 4;

e) nomina il Direttoreresponsabile dell’organo di stampa di Assintel e ne stabilisce gli eventuali emolumenti;

f) redige apposito Regolamento elettorale;

g) su proposta del Presidente nomina i Delegati ai Comitati di Rappresentanza scegliendoli preferibilmente tra i Consiglieri e ne determina funzioni e competenze;

h) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei componenti morosi;

i) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di Assintel;

j) delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;

k) determina le modalità per l’ammissione dei Soci Effettivi eventualmente definendo, su proposta del Presidente, uno “specifico Regolamento”

l) delibera l’ammissione o l’esclusione come Socio Aderente di Organizzazioni o Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di Assintel approvando in caso di ammissione la “Convenzione di aggregazione” concordata tra il Presidente e il Socio Aderente;

m) individua specifiche necessità per gruppi di Associati che possono, eventualmente, essere organizzati in dipartimenti / sezioni / business unit dedicati, e delocalizzati, con proprio Regolamento Gestionale la cui redazione è di competenza del Consiglio Direttivo stesso

n) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del proprio sistema associativo, per l’elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

o) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di Assintel presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa Assintel;

p) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 8 e 9del presente Statuto, specificandone i motivi;

q) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;

r) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;

s) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Direttivo, secondo modalità da esso stesso stabilite;

t) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;

u) può essere delegato dall’Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Direttivo di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;

v) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 20 - Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo attraverso mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento, da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione e contenente l’ordine del giorno, ogni qual volta lo ritenga opportuno o in ogni caso lo richieda almeno un terzo dei componenti. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica, telefonica o con altro mezzo idoneo comprovante il ricevimento da effettuarsi almeno 48 ore prima della riunione.

2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Sindaci, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Vice Presidente Vicario o un altro Vice Presidente in ordine di anzianità associativa.

3. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, l’ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.

4. Le riunioni del Consiglio, che possono tenersi anche per via telematica, sono valide con la presenza di un terzo più uno dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

5. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

6. Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone, ad esclusione del Segretario Generale.

Art. 21 – Presidente

1. Il Presidente di Assintel:

- rappresenta l’Assintel ad ogni effetto di legge e statutario;

- ha potere di firma, che può delegare;

- in caso di vacanza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente con delega all’Amministrazione.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza politica di Assintel ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;

b) ha la gestione ordinaria di Assintel, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;

c) propone al Consiglio Direttivo la nomina da due a sei Vice Presidenti;

d) propone al Consiglio Direttivo, tra i Vice Presidenti, la nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente con delega all’Amministrazione;

e) propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Segretario Generale;

f) propone al Consiglio Direttivo la nomina dei Delegati ai Comitati di Rappresentanza;

g) propone al Consiglio Direttivo l’istituzione di sedi secondarie;

h) propone al Consiglio Direttivo l’eventuale definizione di uno “specifico Regolamento” per l’ammissione dei Soci Effettivi;

i) propone al Consiglio Direttivo la stipula di apposite convenzioni di accordo di completo inquadramento degli Associati con le componenti associative territoriali e la promozione di protocolli d’intesa tra Assintel e gli altri livelli del Sistema confederale interessati al fine di esternare la rappresentanza di Assintel sul territorio;

j) su proposta del Segretario Generale, approva l’ordinamento degli uffici;

k) su proposta del Segretario Generaleassume e licenzia il personale;

l) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;

m) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e della Giunta;

n) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di Assintel, nominando avvocati e procuratori alle liti;

o) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

p) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di Assintel, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

q) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;

r) può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio Direttivo, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;

s) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. Fuori dal caso previsto all’art. 17, comma 12, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente designato dal Consiglio Direttivo, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 22 – Giunta

1. La Giunta di Assintel è composta:

- dal Presidente, che la presiede;

- dal Vice Presidente Vicario;

- dai Vice Presidenti

2. Al funzionamento della Giunta si applicano per analogia le norme che regolano il Consiglio Direttivo, salvo diverse modalità fissate dal Consiglio Direttivo stesso.

3. Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

4. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

5. La Giunta:

a) affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di Assintel e lo coadiuva nelle sue funzioni;

b) provvede all’attuazione delle deliberazioni consiliari;

c) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone alla prima adunanza dello stesso per la ratifica del proprio operato;

d) può compiere tutti gli atti che si rendano necessari nell’interesse di Assintel e che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi.

6. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

Art. 23 – Comitati di Rappresentanza

1. E’ prevista a livello territoriale la costituzione di Comitati di Rappresentanza nel caso si verifichi il superamento di 20 (venti) Aziende Associate relativamente al territorio preso in esame, interprovinciale, regionale o interregionale.

2. L’attività operativa dei Comitati è definita dal Consiglio Direttivo con apposito Regolamento.

3. Ogni Comitato è composto da un numero minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) Soci che coadiuveranno il Delegato nominato dal Consiglio Direttivo.

4. La costituzione e il funzionamento dei Comitati di Rappresentanza è demandata ad apposito Regolamento redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo.

5. I Comitati si sciolgono alla scadenza/scioglimento del Consiglio Direttivo. Si sciolgono altresì al venir meno del numero di Aziende Associate previsto per la costituzione.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci di Assintel è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea fra i Soci. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Sindaci, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento che sottopone al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

3. La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Sindaci costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. I componenti del Collegio possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

5. Il Collegio vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne riferisce alla Assemblea con relazione scritta sul conto consuntivo di ciascun anno.

Art. 25 - Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di Assintel è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 o 5membri eletti dall’Assem­blea tra i non Soci. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all’albo.

3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i Soci di Assintel circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a Assintel e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;

b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di Assintel.

8. Il Collegio è tenuto in caso di ricorso a riunirsi entro 15 giorni dal rice­vimento del ricorso e a deliberare in merito all’oggetto del ricorso non oltre i 30 giorni successivi alla data della prima riunione. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 26 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale:

a) sovrintende a tutti i servizi di Assintel;

b) adotta le disposizioni necessarie per assicurarne il regolare funzionamento del quale ha la responsabilità;

c) propone i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e del personale;

d) coadiuva il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato;

e) partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un Notaio o ad un componente dell'Organo;

f) è responsabile della segreteria degli Organi associativi;

g) sottoscrive per vidimazione tutti gli atti emanati dagli Organi di cui all’art. 14 del presente Statuto, ad eccezione delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;

h) sottoscrive la dichiarazione attestante la conformità del conto consuntivo alle scritture contabili.

2. L’incarico di Segretario Generale è conferito dal Consiglio Direttivo il quale, nella selezione del nominativo a cui attribuire detto incarico, deve attenersi ai criteri indicati dalla Confederazione in apposito regolamento adottato con deliberazione della Giunta.

3. Ferme restando le incompatibilità di cui all’articolo 11, l’incarico di Segretario Generale è, inoltre, incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 27 – Arbitrato

1. Le controversie tra Soci e Assintel sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i Soci, con l’esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Milano. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Milano.

2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.

4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 28 - Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di Assintel è costituito:

- dal fondo di dotazione dell’associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;

- dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;

- dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

2. Assintel può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

- le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei Soci;

- i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

- le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a Assintel;

- ogni bene lasciato in eredità o legato;

- ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;

- ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di Assintel;

- le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3. E’ fatto divieto a Assintel di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 29 - Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario di Assintel ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 30 – Verbali

I verbali delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta dovranno essere trascritti in appositi libri a cura del Segretario Generale.

Art. 31 – Scioglimento

In caso di scioglimento di Assintel, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 32 – Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Si dichiara competente il Foro di Milano.

Art. 33 - Norma transitoria e di raccordo, efficacia

L’Associazione ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. b, del presente statuto può, con il consenso di Unione Confcommercio – Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, scegliere di essere amministrata da quest’ultima al fine di rafforzarne la visibilità, l’immagine e l’integrazione nel sistema organizzativo dell’Associazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Unione Confcommercio – Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza.

In tal caso l’Associazione assumerà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 43 dello statuto di Unione Confcommercio – Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, la qualifica e lo status di associazione amministrata e gli articoli

16 comma 2 lett. b

16 comma 2 lett. c 3° punto

19 comma 2 lett. c, d, e

21 comma 2 lett. e, k

24

26 comma 1 lett. h e comma 2

28

29

31

del presente statuto non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale status.

Analogamente, verranno sostituite, integrate o modificate le norme afferenti l’adesione, l’organizzazione interna ed il funzionamento degli organi non conformi ai principi, requisiti e indirizzi previsti da Unione per le Associazioni costituenti in regime di amministrate.

L’adeguamento di cui a precedenti commi 2 e 3 dovranno essere deliberati entro 6 (sei) mesi dall’adozione del diverso regime amministrativo.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2016